UTE: Idrokinesiterapia – La famiglia nell’ordinamento giuridico italiano.

Il nostro bravo massoterapista Fausto Turato, ieri, ci ha illustrato i benefici dell’ IDROKINESITERAPIA.

La parola “idrokinesiterapia” è composta da: idro= acqua; kinesi = movimento; terapia= cura. Pertanto il termine significa “cura attraverso il movimento in acqua” ed è uno dei sistemi di cura che mirano al benessere della persona.

Già presso gli antichi Egizi e poi presso i Greci e i Romani, come è noto, erano molto diffuse le piscine e le terme in cui andare a recuperare il benessere  fisico e psichico.

Gli effetti dell’idrokinesiterapia sul nostro corpo sono notevoli: abbassa la frequenza cardiaca, consente di effettuare esercizi aerobici (il corpo trasforma l’ossigeno in energia); quando si è in acqua si è più leggeri e quindi ci si può muovere con minor carico su ossa e articolazioni che, quindi sono meno soggette a traumi; migliora in definitiva la qualità di vita per tutti, anche per chi è affetto da osteoporosi.

Proprio per l’effetto benefico dell’acqua, anche i muscoli sono sottoposti a minor carico e quindi si sente meno la stanchezza dopo aver fatto gli esercizi; inoltre migliora la capacità di equilibrio.

L’idrokinesiterapia è consigliata soprattutto a chi ha subito traumi o operazioni e necessita di riabilitazione, a chi soffre di artrosi, artriti e patologie neurologiche.

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LA FAMIGLIA NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

La famiglia è un’organizzazione sociale spontanea, preesistente ad ogni forma di stato; si è sviluppata, nel tempo, in modo diverso nelle diverse culture.

L’art. 2 della nostra Costituzione recita:  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

E’ a questo articolo che si ispirano tutte le norme che riguardano la famiglia, infatti anche l’articolo 29 riconosce i ,  diritti della famiglia come società naturale, all’interno della quale i coniugi hanno uguali diritti e uguali doveri (questo a partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975)

Poichè la società è in rapidissima evoluzione, il diritto deve normare le nuove realtà familiari, per questo con la legge Cirinnà del 2016 è stato normato il contratto di convivenza per le unioni civili: quelle dei conviventi non sposati, quelle tra omosessuali e quelle economiche. Con questa legge sono stati garantiti i diritti sia dei conviventi che dei figli.

L’art. 30 sancisce i doveri dei genitori verso i figli, anche di quelli nati fuori del matrimonio. E’ scomparsa la discriminazione verso i figli “naturali”.

Certamente il prof. Spagnuolo riprenderà questo argomento nelle prossime occasioni, visto che l’argomento offre molti spunti di riflessione e discussione.